STATUTO DEL LICEO SCIENTIFICO "Galileo Galilei" di Trento
IndiceCapo I: Finalità e criteri di organizzazione dell’istituzione
Art. 1 : Denominazione e stemma dell’istituzione scolasticaArt. 2: Autonomia dell’istituzione
Art. 3: Principi generali dell’istituzione
Art. 4: Criteri di organizzazione
Capo II: Organi dell’istituzione autonoma
Art 5: Organi dell’istituzioneArt 6: Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione
Art 7: Funzioni del consiglio dell’istituzione
Art 8: Funzioni del dirigente dell’istituzione
Art 9: Composizione del collegio dei docenti
Art 10: Funzioni del collegio dei docenti
Art 11: Composizione del consiglio di classe
Art 12: Funzioni del consiglio di classe
Art 13: Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione
Art 14: Funzioni del nucleo interno di valutazione
Art 15: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
Art. 16: Consulta degli studenti
Art. 17: Consulta dei genitori
Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione
Art 18: Contenuti del progetto di istitutoArt 19: Approvazione e durata del progetto di istituto
Art 20: Carta dei servizi
Art 21: Contenuti del regolamento interno
Art 22: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
Art 23: Diritti fondamentali degli studenti
Art 24: Doveri fondamentali degli studenti
Art 25: Mancanze disciplinari e relative sanzioni
Art 26: Modalità di approvazione dei regolamenti
Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria
Art 27: Bilancio di previsione e conto consuntivoCapo V: Partecipazione all’attività dell’istituzione
Art 28: Diritto di riunione e di assembleaArt 29: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico
Capo VI: Rapporti con il territorio
Art 30: Finalità e criteri generaliArt 31: Modalità di partecipazione
Capo VII: Norme finali
Art 32: Approvazione, revisione e pubblicità dello statutoCapo I: Finalità e criteri di organizzazione dell’istituzione
Art. 1
Denominazione e stemma dell’istituzione scolastica
- Questo è lo Statuto del Liceo Scientifico intitolato a “Galileo Galilei”, che ha sede a Trento, in viale Bolognini 88.
- L’istituzione è dotata del seguente stemma, che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quelli della Repubblica Italiana e della Provincia Autonoma di Trento.
Art. 2
Autonomia dell’istituzione scolastica
- Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Trento, di seguito indicato con il termine “istituzione”, è, nell’ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell’autonomia sancita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e attuata dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che la declina in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, e ne sancisce i principi.
Art. 3
Principi generali dell’istituzione
- L’istituzione promuove nella propria pratica formativa la crescita e la valorizzazione della persona nel rispetto delle differenze e delle identità di ciascuno. L’istituzione promuove altresì l’educazione alla solidarietà, alla pace e alla cooperazione, alla tutela e al rispetto dell’ambiente.
- L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando il pluralismo culturale come strumento di libertà, la stretta collaborazione con gli studenti e le famiglie, la valorizzazione delle risorse umane, la libertà di insegnamento in un contesto di collegialità, di dialogo e di interazione con il territorio.
- Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull’ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l’istituzione ha come obiettivo primario quello di educare gli studenti ad un modo partecipe di essere cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri, in quanto l’esercizio della cittadinanza studentesca nella comunità scolastica è propedeutico ad altre forme di cittadinanza (locale, nazionale, europea e mondiale).
L’istituzione si impegna inoltre a realizzare l’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, cercando di ridurre e colmare le disuguaglianze di partenza e a valorizzare le differenze di genere in un’ottica di pari opportunità.
L’istituzione si ispira infine, nella propria azione di pubblico servizio, al criterio dell’imparzialità, rifiutando e condannando qualsiasi discriminazione per motivi di sesso, etnia, religione, opinioni politiche e condizioni psico-fisiche. - In particolare l’istituzione si attiene ai seguenti principi generali:
- centralità dello studente, ossia spostamento della prospettiva di lavoro dall’insegnamento all’apprendimento, privilegiando gli stili cognitivi degli studenti, l’interazione continua tra docente e studente, l’attenzione alla motivazione, l’accoglienza, intesa come rimozione degli ostacoli al benessere a scuola e aiuto nel superamento delle difficoltà che non devono essere ostacoli insuperabili ma motivo di crescita e di riflessione costruttiva su di sé;
- promozione dell’eccellenza, intesa come sviluppo dei talenti di ciascuna individualità;
- valorizzazione delle risorse umane: nella consapevolezza che docenti e personale non docente hanno un ruolo fondamentale nel processo educativo, l’istituzione è impegnata a incrementare con la formazione in servizio la professionalità di ciascuno, a valorizzare le competenze individuali nell’affido degli incarichi e a creare un clima di positiva collaborazione;
- stretta collaborazione con gli studenti e le famiglie: l’istituzione pratica una gestione partecipata del servizio scolastico nella definizione dei principi educativi attraverso l’intensificazione dei momenti di incontro, di comunicazione e di condivisione; agli studenti e ai genitori l’istituzione chiede precise assunzioni di responsabilità in quanto essi sono chiamati a condividere nelle sue finalità generali il progetto formativo dell’istituzione e a collaborare fattivamente alla sua realizzazione;
- pluralismo culturale, inteso come risorsa e come ricchezza in una società sempre più multiculturale, in una scuola che deve confrontarsi con la realtà esterna e che deve preparare gli studenti alla complessità e alla diversità;
- dialogo e interazione con il territorio, per un’istituzione che deve svolgere un ruolo attivo nel panorama culturale della città offrendo occasioni, accogliendo opportunità esterne in grado di arricchire il curricolo scolastico e proponendo, a sua volta, una risposta qualificata alla domanda di istruzione e ai bisogni formativi del territorio.
Art. 4
Criteri di organizzazione
1. L’istituzione provvede all’erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
- adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell’istituzione, alle capacità e alle caratteristiche degli studenti (considerati anche nella loro dimensione evolutiva), alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l’istituzione interagisce;
- differenziazione dell’offerta formativa in relazione alle scelte educative dell’istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell’istituzione e nell’ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- collaborazione sia tra le componenti interne che con le istituzioni e le espressioni culturali, economiche, sociali più significative del territorio, in un’ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l’istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l’arco della vita;
- programmazione dell’attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- valutazione sistematica del servizio erogato, anche al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto di istituto, nell’ottica dell’apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale tanto per l’esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, quanto per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili di tutta la comunità alla vita dell’istituzione;
- valorizzazione delle differenze di genere e promozione delle pari opportunità.
Capo II: Organi dell’istituzione autonoma
Art. 5
Organi dell’istituzione
- Gli organi dell’istituzione sono:
- il consiglio dell’istituzione;
- il dirigente dell’istituzione;
- il collegio dei docenti;
- il consiglio di classe;
- il nucleo interno di valutazione;
- il revisore dei conti;
- Presso l’istituzione sono altresì istituite la consulta dei genitori ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, e la consulta degli studenti ai sensi dall’articolo 28 della medesima legge provinciale.
- Il consiglio dell’istituzione può individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l’organizzazione ottimale dell’istituzione.
Art. 6
Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione
- Il consiglio dell’istituzione è composto da ventuno (21) membri. Diciannove (19) di essi hanno diritto di voto e sono rappresentativi dei diversi ruoli presenti nell’istituzione stessa:
- il dirigente dell’istituzione;
- 8 rappresentanti dei docenti;
- 4 rappresentanti dei genitori;
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- 4 rappresentanti degli studenti.
- Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
- Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici. Resta in carica, limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo consiglio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
- Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i requisiti per l’elezione e la nomina.
- Il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione.
- I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- I rappresentanti del territorio sono designati/nominati, su richiesta dell’istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell’istituzione in relazione alla tipologia e alle finalità del corso di studi. Come specificato nel comma 1 del presente articolo, essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
- Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; se eletto rappresentante della propria componente, fa parte del consiglio con diritto di voto.
- Il presidente è eletto dal consiglio dell’istituzione, a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.
Art. 7
Funzioni del consiglio dell’istituzione
- Il consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione.
- Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell’istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
- lo statuto;
- il regolamento interno;
- il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- gli indirizzi generali per la stesura del progetto d’istituto, la gestione e l’amministrazione dell’istituzione;
- il progetto di istituto;
- la carta dei servizi;
- il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative;
- le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- gli accordi di programma, le convenzioni, i protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati.
- Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti verrà acquisito preventivamente il parere della relativa consulta.
Art. 8
Funzioni del dirigente dell’istituzione
- Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
- Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
- cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la valorizzazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
- Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta.
- Il dirigente dell’istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
- Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno dell’istituzione, il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; concede conseguentemente l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, le modalità, il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Il dirigente è inoltre coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nel rispetto delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
- Il dirigente presenta almeno 2 volte all’anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo nell'esercizio delle rispettive competenze degli organi collegiali.
Art. 9
Composizione del collegio dei docenti
- Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell’istituzione.
- Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell’istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
- Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione si prevede che il collegio dei docenti possa articolarsi in gruppi funzionali allo svolgimento dei propri compiti anche favorendo, attraverso la costituzione di dipartimenti, il coordinamento disciplinare e interdisciplinare.
Art. 10
Funzioni del collegio dei docenti
- Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
- l’adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- la programmazione dell’attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l’attività della scuola definiti dal consiglio dell’istituzione;
- l’elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d’istituto;
- le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- la proposta al Dirigente di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
- Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.
Art. 11
Composizione del consiglio di classe
- Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e degli studenti. Del Consiglio di classe fanno parte, a titolo consultivo, anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. In sede di scrutinio essi vengono consultati dai docenti coadiuvati in vista della formulazione delle proposte di voto delle relative discipline.
- Fanno parte del Consiglio di classe n° 2 (due) rappresentanti dei genitori e n° 2 (due) rappresentanti degli studenti.
- I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno previsto dall’articolo 21 e comunque entro 45 giorni dall’inizio delle lezioni; essi restano in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti.
- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche gli specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
- Il consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell’istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei docenti ed il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
Art. 12
Funzioni del consiglio di classe
- Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del progetto d’istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
- Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione degli studenti, effettuando anche le operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
- Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività.
- Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno.
Art. 13
Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione
- Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 27, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il numero complessivo dei componenti è di 7 , di cui 2 appartenenti alla componente docenti, 2 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 2 agli studenti.
- I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell’esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; genitori e studenti sono designati dalle rispettive consulte che ne individueranno necessariamente 1 (uno) tra i rappresentanti dei Consigli di classe e 1 (uno) tra i rappresentanti del Consiglio dell’Istituzione; il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, convocata dal Dirigente dell’Istituzione, designerà il proprio rappresentante.
- Tutti i membri del nucleo restano in carica per il triennio coincidente con la durata dell’organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione il coordinatore provvede a nuova designazione sulla base della graduatoria stilata al momento dell’elezione.
- La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
- Il funzionamento del nucleo è disciplinato dal regolamento interno previsto dall’ articolo 21.
Art. 14
Funzioni del nucleo interno di valutazione
- Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell’istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare azioni di miglioramento della qualità del servizio.
- Per l’attività di valutazione, il nucleo si avvale di propri indicatori, adeguati a monitorare e a valutare gli aspetti specifici del progetto di istituto, anche facendo riferimento agli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione.
- Alla fine di ciascun anno scolastico, il nucleo elabora un rapporto annuale. Esso sarà utilizzato dai diversi Organi dell’Istituzione per valutare le scelte organizzative ed educative di competenza e per aggiornare il progetto di istituto. Il rapporto annuale viene inoltre inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di Istruzione della Provincia autonoma di Trento.
Art. 15
Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
- Il consiglio dell’istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari. La sua nomina non è revocabile.
- Il revisore dei conti cura il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell’istituzione e garantisce la rispondenza della stessa: a quanto previsto dall’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006; al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo; alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio dell’istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
- Per lo svolgimento dei propri compiti, il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell’istituzione e può compiere verifiche sull’andamento della gestione.
Art. 16
Consulta degli studenti
- La consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell’istituzione e in particolare di:
- assicurare opportunità di incontro e scambio tra gli studenti dell’istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
- favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall’istituzione, la discussione e formulazione di proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
- sollecitare l’espressione di pareri relativi alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’Istituzione scolastica.
- La consulta degli studenti è composta da:
- i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
- i rappresentanti degli studenti nel consiglio dell’istituzione;
- i rappresentanti degli studenti dell’istituzione eletti nella consulta provinciale.
- La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell’istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente, che costituisce il referente per il dirigente dell’istituzione, e un vicepresidente.
- Il funzionamento della consulta è disciplinato dal regolamento interno previsto dall’articolo 21.
- Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni, salvo eccezioni disciplinate dal regolamento interno. L’istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti, compatibilmente con le esigenze scolastiche, i locali, le risorse, il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento delle sue attività.
Art. 17
Consulta dei genitori
- La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell’istituzione. In particolare:
- assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell’istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall’istituzione, le discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell’istituzione stessa;
- esprime i pareri relativi alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’Istituzione scolastica;
- propone iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
- La consulta dei genitori è composta da:
- i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione;
- i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell’articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.
- La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell’istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente, che costituisce il referente per il dirigente dell’istituzione, e un vicepresidente.
- Il funzionamento della consulta è disciplinato dal regolamento interno previsto dall’articolo 21.
- L’istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche, i locali, le risorse, il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento delle sue attività.
Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione
Art. 18
Contenuti del progetto di istituto
- Il progetto di istituto è il documento che esplicita l’identità culturale e progettuale dell’istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri della formazione liceale scientifica.
- Il progetto di istituto contiene in particolare:
- l’analisi del contesto sociale, economico e culturale, al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri.
- gli obiettivi educativi, culturali e formativi, individuati dedicando specifiche attenzioni agli sviluppi del sapere e ai bisogni individuali, non senza particolare riguardo alla presenza di studenti di madrelingua non italiana;
- il quadro dell’offerta formativa curricolare;
- i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo;
- le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell’obiettivo del successo formativo, con attenzione sia al sostegno e al recupero delle fasce deboli sia alla valorizzazione dell’eccellenza;
- i criteri generali per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l’inserimento degli studenti stranieri;
- i criteri generali per la formazione delle classi, l’orario delle lezioni, l’utilizzazione del personale dell’istituzione;
- i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti;
- i criteri generali per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l’espletamento della sua attività;
- le modalità per assicurare l’informazione alle famiglie e valorizzare la comunicazione con le stesse, in particolare per quanto attiene all’orientamento e alla valutazione degli studenti;
- gli obiettivi, i criteri e le modalità per l’integrazione e la collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e altri soggetti istituzionali operanti nel territorio.
Art 19
Approvazione e durata del progetto di istituto
- Il progetto di istituto è adottato dal Consiglio dell’istituzione nel rispetto del presente statuto.
- Alla elaborazione del progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un’ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell’istituzione. In particolare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d’istituto e la sottopone all’approvazione del consiglio dell’istituzione. Quest’ultimo, acquisite le proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti, procede alla approvazione del progetto di istituto e con ciò alla sua adozione.
- Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle proprie scelte progettuali, il consiglio dell’istituzione potrà inoltre acquisire le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative, secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione e con particolare riguardo alla presenza di minoranze linguistiche e di studenti di madrelingua non italiana.
- Il progetto di istituto, di durata triennale ed aggiornabile annualmente, è approvato dal Consiglio dell’istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il 31 ottobre, in modo tale da garantirne l’applicazione per il triennio di pertinenza. Identica scadenza è prevista per gli eventuali aggiornamenti annuali, anche al fine di assicurarne la comunicazione, in sede di orientamento, a studenti e famiglie interessati all’iscrizione.
- Il progetto di istituto è pubblicato all’albo dell’istituzione, messo a disposizione delle famiglie e opportunamente diffuso anche attraverso il sito ufficiale dell’istituzione.
Art. 20
Carta dei servizi
- Entro 6 mesi dall’adozione dello statuto, il consiglio dell’istituzione approva la carta dei servizi dell’istituzione quale documento che esplicita i diritti dell’utente in relazione all’organizzazione e all’erogazione dei servizi da essa garantiti e fornisce informazioni fondamentali in merito all’offerta formativa.
- La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
- i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
- i percorsi di istruzione e formazione offerti dall’istituzione;
- i servizi offerti agli studenti in relazione all’utilizzo di laboratori, biblioteca e altre strutture dell’istituzione;
- i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
- le modalità e i tempi per l’informazione alle famiglie;
- i servizi amministrativi e le relative procedure;
- i servizi garantiti in relazione alle strutture, alla sicurezza e alle condizioni ambientali;
- le procedure per i reclami;
- i tempi di risposta all’utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;
- le mansioni del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
- le modalità di valutazione del servizio.
- La carta dei servizi è predisposta e approvata dal Consiglio dell’istituzione che, in un’ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del Collegio dei docenti, della Consulta dei genitori, della consulta degli studenti e del personale amministrativo tecnico ausiliario e assistente educatore.
- La carta dei servizi è resa pubblica con le seguenti modalità: affissa all’albo, messa a disposizione delle famiglie e pubblicata sul sito web dell’istituzione.
Art. 21
Contenuti del regolamento interno
- Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.
- Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
- orari dell’attività scolastica, intervalli e sorveglianza;
- modalità di entrata e uscita degli studenti, giustificazioni di assenze e ritardi, permessi di entrata e uscita fuori orario;
- criteri per la formazione delle classi
- rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- criteri e modalità per l’utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
- funzionamento degli uffici e accesso al pubblico;
- criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi per studenti, docenti e tecnici;
- criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite da associazioni, con particolare attenzione a quelle di ex-studenti;
- criteri per il riconoscimento e per l’ammissione alla consulta dei genitori di rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;
- criteri per l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all’erogazione del servizio educativo.
- Il regolamento interno provvede inoltre a definire le modalità:
- di individuazione del presidente dell’organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute;
- di funzionamento delle consulte e del nucleo interno di valutazione;
- di conferimento di pubblicità agli atti;
- di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell’istituzione, quando non regolamentata dalla normativa in vigore.
Art. 22
Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
- I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale e per l’apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva.
- Il consiglio dell’istituzione, nel rispetto dello Statuto degli studenti e studentesse e della carta generale dei servizi assicurati agli studenti prevista dall’articolo 9 della legge provinciale n. 5 del 2006, disciplina i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.
Art. 23
Diritti fondamentali degli studenti
- Il regolamento previsto dall’articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
- ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, a promuovere la capacità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
- ad una formazione che tenga conto dell’identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni, nell’ottica di un curricolo centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
- all’informazione in merito alla vita dell’istituzione , alle sue regole, alle opportunità offerte, in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell’istituzione;
- alla libertà di assemblea, di riunione e di associazione;
- ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
- alla privacy e alla sicurezza.
Art. 24
Doveri fondamentali degli studenti
- Il regolamento previsto dall’articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti sottolineando in ogni caso il dovere:
- alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
- all’impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall’istituzione;
- al rispetto di tutte le persone che operano nell’istituzione;
- al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- al rispetto di tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese quelle legate ad attività che si svolgono all’esterno dell’istituzione;
- al corretto uso delle strutture, dei laboratori, dei sussidi didattici e degli arredi e ad un comportamento atto a salvaguardare il patrimonio dell’istituzione;
- alla collaborazione con tutto il personale dell’istituzione per mantenere pulito e accogliente l’ambiente scolastico e formativo.
Art. 25
Mancanze disciplinari e relative sanzioni
- Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall’articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all’irrogazione stabilendone le procedure, nel rispetto dei seguenti principi generali:
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità di altri soggetti;
- comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
- Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
- del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell’infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
- del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l’istituzione;
- del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell’istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell’istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
- dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai genitori o ai titolari della potestà sul minore;
- della possibilità dello studente di appellarsi all’organo di garanzia previsto dallo Statuto degli studenti e studentesse qualora ritenesse non rispettato uno dei suddetti criteri.
Art. 26
Modalità di approvazione dei regolamenti
- Il consiglio dell’istituzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
- Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori e la consulta degli studenti.
- Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.
Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 27
Bilancio di previsione e conto consuntivo
- Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell’istituzione e per l’attuazione del progetto di istituto.
- Il consiglio dell’istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
- Il dirigente dell’istituzione elabora la proposta di bilancio attraverso il programma di gestione e in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell’istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di garantire una più larga condivisione delle scelte, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
- Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati dal bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell’istituzione, si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza delle parti interessate.
Capo V: Partecipazione all’attività dell’istituzione
Art. 28
Diritto di riunione e di assemblea
- L’istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea come strumenti di partecipazione alla vita dell’istituzione.
- Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell’istituzione e riconoscendo che l’esperienza associativa può rappresentare in tal senso un importante contributo, l’istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.
- Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell’istituzione, previa valutazione: delle finalità, della significatività e dei principi statutari dell’associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell’istituzione; della rilevanza del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell’istituzione; dell’impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
- L’istituzione favorisce l’attività delle associazioni riconosciute, mettendo loro a disposizione spazi e, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall’associazione e alle proprie disponibilità.
Art. 29
Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico
- Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l’istituzione, previo accertamento delle finalità, mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
- Al fine di garantire l’applicazione del comma 1, l’istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l’ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, l’eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell’istituzione.
Capo VI: Rapporti con il territorio
Art 30
Finalità e criteri generali
- L’istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale sia per la diffusione di una cultura territoriale che per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L’istituzione, inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell’ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della propria identità storica e culturale, in relazione all’età e al processo di maturazione, nel rispetto delle diversità.
- A tal fine l’istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito comunale, provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di proprie. Rientrano in questo contesto anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese o altre organizzazioni simulate, funzionali all’attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d’istituto. In particolare l’istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
- instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica dell’aggiornamento dei contenuti e degli indirizzi del progetto di istituto;
- partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.
Art. 31
Modalità di partecipazione
- Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 30, comma 2, l’istituzione:
- aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni del territorio nell’ambito dei settori definiti dall’articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- promuove o aderisce a protocolli d’intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell’istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- valorizza la consultazione periodica di soggetti del territorio con i quali l’istituzione maggiormente condivide finalità culturali e obiettivi formativi;
- Gli atti derivanti dall’applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e/o i referenti, nonché ogni altro elemento utile alla completezza dell’informazione e alla valutazione dell’efficacia, qualora prevista, da parte degli organi competenti.
- La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
- Il dirigente dell’istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell’istituzione ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- Per tutti i progetti attivati, il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.
Capo VII: Norme finali
Art. 32
Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto
- Lo statuto è deliberato dal consiglio dell’istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
- In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all’avvenuta approvazione.
- A seguito dell’approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all’istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l’istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l’approvazione.
- Lo statuto è pubblicato all’albo dell’istituzione e nel suo sito web.










